Risposta: Buongiorno, in risposta al quesito in oggetto occorre precisare che, ad integrazione (e parziale modifica) di quanto espresso all’uscita del Decreto 18/2020 del 17 marzo 2020, con propria Circolare nr. 49 del 30 marzo u.s. l’INPS ha specificato – in materia di indennità mensile di 600 € relativa al mese di marzo 2020 (poi estesa, in automatico, anche al mese di aprile per effetto del decreto 34/2020, del 19 maggio 2020) che “L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome”.
La suddetta categoria di “coadiuvanti e coadiutori artigiani e commercianti” comprende i collaboratori delle imprese familiari (ex art. 230 bis C.C.) ed il coniuge dell’azienda coniugale (ex art. 177 C.C.) per i quali inizialmente si era sostenuta la non spettanza dell’indennità, in quanto i soggetti non erano considerati riconducibili alla categoria dei lavoratori autonomi destinataria dei provvedimenti di cui all’art. 28 del DL 18/2020.
Pertanto, in ordine al quesito posto dall’associato, si può affermare che l’indennità in oggetto spetti ANCHE ai figli dell’imprenditore familiare, in quanto coadiuvanti dello stesso.
Il tutto, ovviamente, a condizione che per ciascuno di essi valgano i 3 requisiti richiesti:
La richiesta deve essere formalizzata, mediante accesso al sito INPS con utilizzo del codice PIN personale, singolarmente da ciascun contribuente avente diritto, in quanto la provvista è soggettiva e deve essere accreditata su un conto corrente direttamente riconducibile alla persona fisica da indicare in sede di domanda.
Tuttavia, il citato decreto 34/20 pone un limite temporale per la richiesta dell’indennità di marzo, con scadenza per la giornata di oggi, 3 giugno 2020.
Chi non dovesse formalizzare la domanda entro questa sera, non avrà diritto all’indennità per il mese di marzo né, conseguentemente, neppure per il mese di aprile (la cui corresponsione è, come detto, automaticamente collegata alla domanda relativa a marzo).
Cordiali saluti