Domanda
in riferimento all'Accordo di Rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica siglato il 13.12.2016 siamo cortesemente a chiedere delucidazione in merito all'art. 25 (Tutela delle persone diversamente abili) al fine della corretta applicazione del disposto contrattuale ai lavoratori.
In particolare siamo a chiedere se, in caso di prolungamento del congedo parentale ex art. 25, l'integrazione al 40% da parte del datore di lavoro per i primi 30 gg di congedo cui l'articolo fa riferimento, sia la medesima a cui fa già riferimento l'art. 23 (Tutela della Genitorialità) per il congedo parentale oppure sia da considerarsi in aggiunta a questa prima integrazione.
In sostanza ci chiediamo se un dipendente che ha già usufruito del trattamento di integrazione al 40% per i primi 30 gg di congedo parentale, nel caso in cui ricorressero i requisiti per la richiesta di prolungamento di tale congedo ex art. 25 del CCNL, abbia nuovamente diritto all'integrazione al 40% per un ulteriore periodo di 30 gg (per un totale dunque di 60 gg tra congedo parentale e prolungamento).
Colgo l'occasione, Infine, per chiedere conferma della piena operatività del CCNL sottoscritto
Tale integrazione è unica, pertanto l'erogazione della stessa dovrà avvenire esclusivamente nei primi 30 giorni di congedo parentale a prescindere che il congedo sia previsto ai sensi dell'art. 23 o art. 25 del CCNL.